Ci giunge una richiesta di un Cittadino che aveva trovato una area demaniale marittima, in Salento, dove pensava di potere avviare una attività di stabilimento balneare con presenza di luogo di ristoro, musica e svago e annessa libreria e musicoteca.. insomma una piccola impresa che avrebbe impreziosito l’area , oggi completamente abbandonata, con un rudere che fa da alloggio per topi e avventori che si drogano.
Ebbene ci ha chiesto quali strade percorrere e quali documenti sarebbe stato necessario produrre. Abbiamo fatto circa 20 telefonate e parlato con più operatori e alla fine ci è pervenuto questo documento che alleghiamo sul quale omettiamo ogni commento perché il titolo lo giudica “FACILE”.
Se questo è FACILE , il nostro Paese è evidentemente orientato a un declino di pensiero e azioni che pensa di far diventare semplice , con l’uso di una parola, ciò che è un REBUS INCOMPRENSIBILE e una serie di rimandi e rinvii a uffici e timbri di cui non si conosce neanche l’esistenza.
Un Paese votato al turismo che dovrebbe favorire le attività in questo senso, le complica a tal punto che nessuno, neanche il più dotato di pazienza amministrativa, riesce ad essere pronto ad affrontare l’argomento.
Diremmo in termini brevi : V E R G O G N A !!!
GUIDA FACILE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
1) La fase introduttiva e di pubblicità
Sulla base del combinato disposto dell’art. 5 reg. nav. mar. e dell’art. 3 del d.P.R. 509/1997, “chi intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, apportarvi innovazioni o recare limitazioni degli usi cui esse sono destinate, deve formulare apposita domanda indirizzata:
- per utilizzazioni turistico-ricreative e per la realizzazione di punti di ormeggio, alla regione territorialmente competente e in regime di subdelega, ai comuni costieri;
- per le altre tipologie di utilizzazione diverse dall’approvvigionamento di fonti energetiche, in mancanza delle leggi regionali di riparto delle competenze, ai comuni costieri, o nell’eventualità di “avvalimento” (finanziaria 2001), secondo modalità al momento non ancora definite;
- per la realizzazione di porti ed approdi turistici, al capo del compartimento, con comunicazione al comune;
- per l’approvvigionamento di fonti energetiche, al capo del compartimento territorialmente competente.
L’art. 6 reg. nav. mar. determina il contenuto della domanda, nella quale deve essere specificato:
– l’uso che il richiedente intende fare del bene;
– evidenziata la motivazione per una eventuale durata del titolo concessorio diversa dai sei anni.
Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa zona demaniale è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e proponga questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
In caso di concessioni aventi particolare importanza, per l’entità e lo scopo (art. 18 reg. nav. mar.), si deve procedere alla pubblicazione della domanda mediante affissione all’albo del comune ove è sito il bene demaniale richiesto.
Il provvedimento di pubblicazione, oltre ad indicare il soggetto, l’oggetto ed i contenuti della domandadeve contenere l’avvertenza che chiunque può presentare,…entro il termine all’uopo fissato, contro 1a domanda stessa, osservazioni e reclami, ovvero, entro il medesimo termine, possono essere presentate domande concorrenti.
Non si può, comunque, procedere alla stipulazione dell’atto di concessione se non dopo venti giorni dalla data di affissione della domanda nelle forme sopramenzionate.
Inoltre, l’art. 37 del cod. nav., così come novellato dalla legge 494/1993, dà rilievo all’esigenza della tutela dell’ambiente costiero, per cui, nel caso di nuove concessioni turistico-ricreative, si deve assegnare preferenza, alle richieste “che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili”( i criteri di prelazione naturalmente vanno resi noti ai terzi). In caso di mancanza di ragioni di preferenza, il rilascio della concessione avviene a seguito di licitazione privata, a chi offre il canone annuo maggiore. Infine, lo stesso articolo prevede , peraltro, il cosiddetto “diritto di insistenza”, assegnando preferenza alle precedenti concessioni, in sede di rinnovo, rispetto alle nuove istanze.
2) La fase istruttoria
Essa consta nei seguenti accertamenti:
1) Preliminarmente si procede al vaglio delle qualità del richiedente; nonché all’ acquisizione/verifica delle necessarie informazioni sulla natura del bene richiesto, sull’oggetto dell’istanza di concessione e sullo stato dei luoghi (eventuale presenza di occupazioni abusive; presentazione di altre istanze per la medesima area; conformità della richiesta alle indicazioni del Piano di utilizzazione degli arenili laddove adottato; etc.)
2) Poi, si acquisiscono i pareri ed i provvedimenti degli enti ed uffici indicati dal codice della navigazione, dal relativo regolamento e dalla legislazione.( comunque, qualunque organo interessato al bene oggetto della concessione può essere opportunamente consultato – senza ovviamente “aggravare” il procedimento, così come disposto dalla legge 241/1990).I pareri normalmente da richiedere sono i seguenti.
Il parere dell’Ufficio del genio civile per le opere marittime.
Sulla domanda di concessione è richiesto (art. 12 reg. nav. mar) il parere del competente Ufficio del genio civile (peraltro, interessato da profonde innovazioni, a partire dal d.lgs. n. 300 del 30.07.1999) che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l’ esattezza.
L’intervento di tale organo è volto ad accertare l’opportunità di consentire le modifiche che l’eventuale concessionario intende realizzare sul bene demaniale marittimo; a verificare la corretta progettazione e lo scopo delle opere stabili da assentire in concessione, le quali, allo scadere di questa diverranno pertinenze dello Stato. Il predetto ufficio deve essere chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico obbligatorio solo in merito al rilascio delle concessioni assentite per atto formale, e, comunque, afronte di richieste che prevedano la realizzazione di opere permanenti.
Per le concessioni con licenza, invece, il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l’ attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime. Anche l’ esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell’ ufficio del genio civile, alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi.
L’Ufficio del genio civile oo.mm. esprime, inoltre, motivato parere in ordine alla durata della concessione ed all’ entità della cauzione da imporre al concessionario, pari almeno al doppio di una annualità del canone (art. 17 reg.nav.mar.).
Il parere della circoscrizione doganale. Lart. 14 reg. nav. mar. prevede la necessità di promuovere”… sulla domanda di concessione il parere dell’autorità doganale competente” .
La legge (d.P.R. 23.1.1973, n. 43) prevede l’espresso divieto di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, in prossimità del lido del mare in carenza dell’autorizzazione del capo della circoscrizione doganale: provvedimento avente carattere autonomo, che non rimane assorbito da atti di altre autorità.
Quindi l’autorità doganale possiede un autonomo potere autorizzatorio da esercitarsi, a richiesta del privato interessato, in base ad un’autonoma istruttoria ed operante prima, e quindi al di fuori, del procedimento amministrativo volto all’ ottenimento della concessione.
Il Parere dell’ intendenza di finanza (Agenzia del Demanio)
“Sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione è necessario, in base all’art. 15 reg. nav. mar., il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia stata fissata a norma del penultimo comma dell’ articolo 16.
La Circolare n. 120, ribadisce questo concetto sottolineando come tale parere, sulle domande relative a concessioni che importino impianti di difficile rimozione, vada obbligatoriamente richiesto.
Il Parere del Comune
Oggi è necessario, anche, il controllo del Comune sull’attività urbanistico-edilizia svolta dai privati sul suolo demaniale.
Ben sappiamo che la normativa urbanistica e di edilizia paesaggistica è normalmente finalizzata al rilascio della
concessione edilizia (C.E.), ma poichè lo scopo di chi ottiene una concessione demaniale (C.D.M.) è sempre quello di
realizzare “un qualcosa” sull’area assagnatagli, è prassi Amministrativa consolidata di tutte le Capitanerie di Porto e
oggi della stragrande maggioranza degli Uffici Demanio, acquisire anche il parere edilizio urbanistico e paesaggistico
del Comune (Ufficio Tecnico).Sarebbe assurdo infatti, se in un momento successivo l’Ufficio Tecnico negasse la
Concessione edilizia, poiché a quel punto l’Ufficio Demanio si troverebbe costretto ad attivare una “decadenza”
della concessione per”impossibilità a relizzare lo scopo per cui la stessa era stata richiesta!
Oggi, inoltre, il Comune ha anche strumenti urbanistici sul demanio. I piani di utilizzo delle aree demaniali marittime
sono stati previsti dalla Legge 494/1993, che precisa, altresì, come dovrebbero essere predisposti dai Comuni, sulla
base di criteri indicati dalla Regione, tenendo in debito conto le concessioni già rilasciate. A tutt’oggi, dopo circa
nove anni, questi strumenti di pianificazione non sono stati ancora predisposti, creando problemi e perplessità in
quanto la pluralità di norme che tutelano i diversi aspetti configgenti sul demanio appaiono sempre più scorrelate
tra loro. Il Ministero competente precisa come nel frattempo sia opportuno limitarsi a rilasciare solo concessioni
suppletive di quelle già esistenti al fine precipuo di approntare “i necessari adeguamenti e modifiche strutturali
nonché ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da altre leggi o regolamenti sia statali che regionali” evitando
di rilasciare nuove concessioni per non compromettere future pianificazioni.Vale solo la pena di accennare come
tale raccomandazione sia stata ignorata il più delle volte.
Il Parere dell’Autorità Marittima
La Circolare n. 120 del 24/05/2001 precisa che, “Ogni qualvolta la concessione comporti la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E della Tabella delle Opere, deve essere acquisito il parere obbligatorio dell’Autorità Marittima.”Si tratta delle opere caratterizzate dal requisito dell’inamovibilità, o di quei casi in cui la concessione demaniale marittima implichi aspetti connessi con la sicurezza della navigazione.
Infine, anche al fine di consentire l’aggiornamento del S.I.D., appare comunque opportuno che l’Autorità Marittima continui ad avere cognizione dei titoli concessori rilasciati o rinnovati, attraverso la trasmissione dell’atto in copia finale, ciò anche ai fini della regolare attività della Polizia Giudiziaria sul demanio marittimo.
3) La deliberazione
Lultima fase del procedimento concessorio non offre particolari problematiche.
Il provvedimento finale, a mente dell’art. 19 reg. nav. mar., deve contenere tutte le informazioni riguardanti !’identificazione del bene, la durata della concessione, la natura, forma e dimensioni delle strutture da realizzare, l’ammontare del canone e le condizioni particolari a cui la concessione è sottoposta.
Latto finale deve essere iscritto nel repertorio degli atti soggetti a registrazione, nel registro delle concessioni e nella rubrica alfabetica dei concessionari.
Qualora la concessione sia stata rilasciata per atto formale, dovrà essere sottoposta al visto di registrazione della Corte dei Conti.
Latto approvato in via definitiva deve essere altresì registrato a spese del concessionario.
A tal riguardo si chiarisce che la base imponibile ai fini della quantificazione dell’imposta di registro è costituita dall’ammontare del canone dovuto per !’intero periodo della concessione da assoggettare all’aliquota proporzionale del 2% (tenendo conto che l’importo per la tassa di registrazione non può comunque essere inferiore ad € 129,11).
A seguito della registrazione della Corte dei Conti e del pagamento della prima rata del canone si può procedere alla consegna del bene oggetto della concessione.
Dopo la consegna, e per !’intera durata del rapporto, verrà effettuata la vigilanza sull’osservanza delle norme e delle condizioni a cui è stato assoggettato il concessionario.
In sintesi, la procedura prevede:
1. Presentazione della domanda alla Regione e/o ai Comuni competenti per il territorio. Nei casi in cui la domanda riguarda i porti o le aree individuate con D.P.C.M. del 21/12/1995, la domanda va rivolta alla competente Capitaneria di Porto. La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modello D1, completo di rilievo planimetrico dell’area secondo le modalità previste per la gestione del S.I.D. ( art. 104 D. L.vo n. 112/1998 ).
2. Pubblicazione entro dieci giorni dalla ricezione. Il responsabile del procedimento ordina la pubblicazione, per estratto, della domanda nell’albo pretorio del Comune e degli uffici marittimi interessati, ai sensi della legge 340/2000. Chi ha interesse può presentare osservazioni entro il termine riportato nel foglio di pubblicazione, queste saranno poi valutate nel provvedimento finale. E’ da osservarsi che, eventuali domande concorrenti, presentate entro il termine suindicato, sono pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni e non riaprono in nessun caso i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.
3. Esperita la pubblicazione segue la vera e propria istruttoria, oppure la domanda, unitamente alle osservazioni e alle domande concorrenti può essere sottoposta all’esame della “Conferenza di Servizi”, ai sensi dell’art. 14 della L. n.241/1990, come modificato dall’art. 9 della L. n.340/2000, cui partecipano insieme, la Regione, il Comune, la Circoscrizione Doganale, l’ufficio del Genio Civile regionale, l’Amministrazione finanziaria e quella marittima, nonché l’Azienda Sanitaria locale, il commando dei Vigili del Fuoco, ove sussistono profili di sicurezza antincendio, la Soprintendenza per le aree sottoposte a vincoli culturali, paesaggistici o archeologici. L’Amministrazione marittima e finanziaria forniscono parere obbligatorio solo qualora la concessione riguardi beni di pertinenza demaniale, ovvero preveda la realizzazione di impianti di difficile rimozione. Naturalmente nel caso di domande concorrenti sarà data preferenza a quella che soddisfi maggiormente, in via combinata “le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione dei piani di utilizzo degli arenili adottate dalle Regioni d’intesa con l’Autorità Marittima” ed ove non ricorrano tali ragioni di prelazione la concessione sarà rilasciata a chi offre il canone annuo maggiore. Nel caso in cui ci si avvalga della “Conferenza di servizi” l’autorizzazione finale sostituisce “a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare”.Allontanarsi da tale approccio, invece, significa acquisire la concessione demaniale da un lato, la Concessione Edilizia e quella rilasciata dalla Circoscrizione Doganale dall’altro. Come abbiamo già avuto modo di vedere nella Regione Puglia, questa procedura stenta ad essere accettata dagli Enti delegati



