A cura dell’Avv. GERARDO di PUNZIO
Intervengo su un problema molto sentito dai Cittadini di Budrio
LA DOMANDA CHE MI VIENE POSTA E’ LA SEGUENTE:
“E’ AMMESSO CHE INCARICATI HERA E DEL COMUNE FRUGHINO NELLA “MONNEZZA” INDIFFERENZIATA … CHE PER SUA NATURA E’ INDIFFERENZIATA E POTREBBE CONTENERE ANCHE DATI SENSIBILI LEGATI ALLA VITA PRIVATA ED INTIMA DEL CITTADINO?”
IL TEMA E’ ASSAI DELICATO E, A DIRE IL VERO, E’ GIA’ STATO AFFRONTATO IN PASSATO DA CHI, PRIMA DI NOI, HA ADOTATTO IL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA.
LE INNUMEREVOLI SEGNALAZIONI E RECLAMI AVANZATI DA AMMINISTRATORI E CITTADINI, HANNO SOLLECITATO UN’INTERVENTO SUL PUNTO DA PARTE DEL “GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (meglio conosciuto come garante per la privacy) IL QUALE HA RISPOSTO AI VARI QUESITi CON PROPRIO COMUNICATO DEL 14/07/2005.
MOLTI RECLAMI CONTENEVANO QUESTIONI LEGATE ALLA RISERVATEZZA ED IN PARTICOLARE ALLE VIOLAZIONI DI TALE DIRITTO CHE SI PERPETRAVANO, A DETTA DEL RECLAMANTE, A SEGUITO DELLE MODALITA’ PRESCELTE DA ALCUNI COMUNI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E PER ACCERTARE LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
E’ doverosa una premessa:
la gestione dei rifiuti urbani è, secondo la normativa di riferimento, un’attività di interesse pubblico svolta, in particolare, dai comuni che, con propri regolamenti, stabiliscono le modalità della raccolta differenziata, del conferimento e del trasporto delle diverse frazioni di rifiuti, per favorirne la gestione separata e promuoverne il recupero, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità (v., in particolare, art. 2 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, recante “Attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”; art. 21, comma 2, lett. b) e c) e art. 7 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267).
Nel quadro di questa attività vengono impartite legittime prescrizioni relative alle operazioni di raccolta, agli orari che gli utenti devono osservare o ad altre modalità; sono a volte disposti controlli amministrativi che possono comportare anche un trattamento di dati personali relativi a cittadini o contravventori, rilevabili dai sacchetti stessi di rifiuti o dall’ispezione del loro contenuto.
Con il proprio intervento il Garante per la privacy ha sentito l’esigenza di bilanciare il rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata (accertando, ove necessario, l’identità dei contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza.
Per rispondere al quesito che mi viene posto, riporto di seguito, uno stralcio del comunicato adottato dal Garante della privacy in risposta ad uno specifica domanda: “se il personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate) possa ispezionare il contenuto dei sacchetti per identificare, attraverso il materiale ispezionato, chi trasgredisce le prescrizioni relative alla tipologia di materiale alla quale il sacchetto è destinato, ovvero agli orari prefissati.
Trattamento di dati personali
con riferimento all’eventualità che le attività di raccolta differenziata comportino un trattamento di dati sensibili, occorre rispettare il principio di indispensabilità, secondo il quale i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (art. 22, comma 3, del Codice). In tal caso i soggetti pubblici interessati devono integrare la normativa che considera di rilevante interesse pubblico la finalità di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative (art. 71, comma 1, lett. a) del Codice), indicando nell’atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla problematica in esame (art. 20, comma 2, del Codice).
Prescrizioni da osservare
Ispezioni dei sacchetti.
Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di “RFID”, non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L’attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l’identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata.
per concludere, alla luce di quanto sopra riportato RITENGO NON POSSA ECCEPIRSI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRIVACY LADDOVE IL POTERE DI CONTROLLO DA PARTE DI QUEST’ULTIMA SIA DIRETTO AD ACCERTARE EVENTUALI VIOLAZIONI NEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.
POTRANNO EVENTUALMENTE ECCEPIRSI LE MODALITA’ DI CONTROLLO (AD ES. LADDOVE LO STESSO AVVENGA IN ASSENZA DI UN PUBBLICO UFFICIALE oppure LADDOVE LO STESSO AVVENGA IN MANIERA GENERALIZZATA E NON SELETTIVA, OSSIA NEL CASO IN CUI IL CONTRAVVENTORE SIA DIVERSAMENTE IDENTIFICABILE).
la scelta degli amministratori pubblici di controllare i sacchi dell’indifferenziata, ossia quelli in cui genericamente va riposto tutto cio’ che non puo’ andare nei contenitori della raccolta differenziata, segue le medesime regole sopra esposte, proprio in ragione del fatto che, nel caso specifico, la pubblica amministrazione verifica che nei sacchi dell’indifferenziata non vengano risposti materiali che sarebbero destinati alla raccolta differenziata
molti dubbi permangono con riguardo alla difficile identificazione del trasgressore dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata.
per tale motivo consiglio prima di prodedere con il pagamento della eventuale sanzione amministrativa, di verificare, con l’ausilio di un professionista le possibilita’ di un ricorso la cui competenza e’ demandata all’ufficio del giudice di pace competente per territorio. per il comune di budrio, il giudice di pace di Imola.
Disamina interessante ed utile. Esattamente il contrario delle lenzuolate che ci propina in materia il politburo locale : fiumi di parole utili solo a ridurre le palle in coriandoli.