Etilometro “nullo” se non è presente un avvocato e se gli agenti non hanno informato l’automobilista del suo diritto a farsi assistere.
Una sentenza in chiave “americana” quella emessa da un giudice per le indagini preliminari del capoluogo lombardo che ha probabilmente messo un “macigno” su migliaia di provvedimenti emessi per guida in stato di ebbrezza accertati con l’etilometro, l’alcoltest o qualunque altro marchingegno utile a individuare il tasso di alcol nel sangue al momento del fermo delle forze dell’ordine.
Secondo la sentenza, infatti, deve ritenersi nullo l’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro effettuato senza che l’interessato sia avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Senza l’avvocato presente, insomma, non si può considerare tutelato il diritto di farsi assistere durante un accertamento unico ed irripetibile, come lo sarebbe un confronto tra testimoni o il cosiddetto “incidente probatorio”.
Una lettura dell’alcool test che tende a considerarlo alterabile, modificabile e tendente alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi.
Il test può essere fatto solo nel caso in cui l’accertamento sia eseguito in via esplorativa, se di vero e propria “prova” si tratta, allora deve essere presente un assistente legale e l’automobilista deve essere correttamente informato dei suoi diritti.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo, il decreto penale di condanna deve essere annullato perché il fatto non sussiste.
Di fatto, per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, quando un utente della strada viene fermato e sottoposto ad accertamento tramite alcoltest, assume la qualifica di “soggetto sottoposto ad indagini di polizia giudiziaria”. E questo perchè in caso “il fermato” abbia un tasso alcolemico superiore allo 0.80 gr/L incorrerà nel reato penale di “guida in stato di ebbrezza” previsto dalla legge. La concreta possibilità, che grazie all’accertamento compiuto tramite alcoltest al soggetto venga contestato un reato penale, gli conferisce certamente la qualità di persona sottoposta ad indagini di polizia giudiziaria. Quindi con tutte le tutele previste dal codice di procedura penale.
A suffragare questa tesi è anche la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “è assolutamente pacifico che l’alcoltest costituisce un atto di Polizia Giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 354, terzo comma del codice di procedura penale”.
Da questa interpretazione deriva che la polizia giudiziaria prima del compimento dell’alcoltest deve avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, pena la nullità generale dell’accertamento tramite etilometro. (fonte agenzia Reuters)
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